Art. 1.
(Formazione in sessuologia).

      1. Ai fini di sviluppare, promuovere e coordinare la formazione in sessuologia e assicurare la qualità della sua applicazione da parte di professionisti, la presente legge stabilisce i criteri di formazione per le figure professionali di esperto in educazione sessuale, di consulente sessuale e di sessuologo clinico.